Come sono costituite, come funzionano e di quali incentivi godono
Lo scorso 15 settembre è stato firmato il decreto attuativo che definisce la tariffa incentivante a sostegno dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche da fonti rinnovabili, cosiddette CER. Il provvedimento rappresenta l'ultimo step per l’attuazione della direttiva europea sulle energie rinnovabili del 2018.
I requisiti necessari
La Legge 8/2020 (conversione in legge il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 cosiddetto Milleproroghe) stabiliva le condizioni per costituire uno schema di Autoconsumo Collettivo o una Comunità di Energia Rinnovabile:
- gli impianti di produzione, da fonti rinnovabili, siano entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 e abbiano complessivamente una potenza non superiore ai 200 kW;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte di una Comunità siano connessi alla rete elettrica di bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT (cabina secondaria);
- la condivisione con i membri di tali schemi dell’energia prodotta avvenga attraverso la rete elettrica esistente, anche per il tramite di sistemi di accumulo;
- sull’energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa, si applichino gli oneri generali di sistema.
I passaggi normativi
Ad agosto ARERA ha poi definito il modello di regolazione transitorio da applicare agli schemi di Autoconsumo Collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Con la Deliberazione 318/2020/R/eel ha sostanzialmente confermato quanto proposto nel documento di consultazione 112/2020 ed introdotto alcune fondamentali definizioni:
- energia elettrica effettivamente immessa: è l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdite convenzionali;
- energia elettrica prelevata: è l’energia elettrica prelevata dalla rete da ciascuna utenza che partecipa allo schema;
- energia elettrica condivisa per l’autoconsumo: è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile.
Infine, il decreto di settembre costituisce una vera e propria svolta, il tassello mancante per far partire la rivoluzione della modalità di produzione e consumo di energia attraverso modelli partecipativi innovativi. L'obiettivo della misura è infatti promuovere l’autoconsumo condiviso di energia, decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo.
Tipologie di autoconsumo: fisico e virtuale
Per comprendere la portata delle innovazioni introdotte è necessario innanzitutto chiarire il concetto di autoconsumo. Finora in Italia l'autoconsumo poteva essere attuato attraverso lo schema “uno a uno”: una Unità di Produzione – UP a servizio di una Unità di Consumo – UC (es. le utenze comuni dell’edificio nel caso di autoconsumo condominiale): l’energia autoprodotta non viene messa in rete e quindi l’autoconsumo è reale e immediato.
Per rendere operativi l'Autoconsumo Collettivo e le Comunità di Energia Rinnovabile è necessario adottare uno schema “uno a molti” (una UP e più UC) in due possibili configurazioni:
Autoconsumo Fisico
Prevede una connessione diretta privata tra impianto/i di generazione e utenze domestiche/comuni, con un unico punto di accesso (POD – Point Of Delivery) alla rete pubblica.
L’energia prodotta e autoconsumata rimane effettivamente all’interno del perimetro della rete privata di edificio, quindi non sarebbe soggetta all’applicazione della parte variabile degli oneri di rete e di sistema. Questa configurazione è così riassumibile:
- rete interna condominiale privata con unica connessione alla rete pubblica attraverso un singolo contatore fiscale;
- unico contratto di fornitura dell’energia elettrica a servizio delle utenze comuni e domestiche del condominio;
- infrastruttura di misura non fiscale per la contabilizzazione dei consumi delle utenze.
Autoconsumo "Virtuale"
Anche denominato “commerciale” o “su perimetro esteso”, prevede l’utilizzo della rete pubblica per lo scambio di energia tra unità di generazione e di consumo, perciò ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio POD. Le principali caratteristiche dello schema virtuale sono:
- configurazione di rete invariata: la rete pubblica termina nel punto di consegna (POD) dei singoli utenti finali, dove è installato il contatore fiscale;
- il distributore elettrico gestisce il servizio di misura;
- ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio fornitore di energia e di uscire in qualunque momento dallo schema.
- i benefici derivano da operazioni di tipo commerciale: il soggetto responsabile nominato dai condòmini (gestore dello schema) quantifica le quote di autoconsumo di ogni partecipante secondo una metodologia di calcolo stabilita con accordi contrattuali tra i condòmini. Il criterio su cui si basa il calcolo può essere proporzionale ai prelievi di ciascun utente in ogni intervallo temporale di misura; oppure fisso, per esempio di tipo millesimale, svincolato dai consumi energetici delle singole abitazioni.
Autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili: le differenze
Per cogliere a pieno i vantaggi dei due schemi, è importante comprenderne le differenti caratteristiche. La tabella illustra gli aspetti che identificano le due configurazioni:
Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile |
Comunità energetica rinnovabile |
l’autoconsumatore di energia rinnovabile è considerato un CONSUMATORE FINALE ed in quanto tale mantiene diritti e obblighi | si tratta di un SOGGETTO GIURIDICO aperto alla partecipazione di cittadini, autorità locali e PMI; l'adesione è di volontaria e può essere interrotta in qualsiasi momento mantenendo comunque i propri diritti di consumatore finale |
agisce collettivamente come gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio | è un soggetto autonomo, controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione |
oltre a produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo, può immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile | il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari |
per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non devono costituire l’attività commerciale o professionale principale | la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non costituiscono le attività commerciali principali dei soggetti della comunità energetica |
esonero Officina Elettrica fino a 20 kWp: non è necessario aprire partita IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 20 kWp | esonero Officina Elettrica fino a 200 kWp: non è necessario aprire partita IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 200 kWp |
INCENTIVI |
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Tariffa incentivante MISE fissa per 20 anni sull’energia condivisa (autoprodotta e immediatamente consumata) |
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100 € per MWh (10 cent€/kWh) | 110 € per MWh (11 cent€/kWh) |
Esenzione oneri Arera sulla componente di trasmissione dell’energia autoconsumata (trasporto e dispacciamento) |
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10 €/MWh (1 cent€/kWh) | 8 €/MWh (0,8 cent€/kWh) |
RID (ritiro dedicato GSE) o vendita a mercato | |
50 €/MWh (5 cent€/kWh) | |
Detrazioni Fiscali | |
cumulabile con detrazione fiscale 50% | |
Ecobonus 110% | |
i primi 20 kW di potenza installata sono detraibili al 110% (spesa massima 48.000 €) e i restanti da 21 kW fino a 200 kW sono detraibili al 50% (spesa massima 96.000 €) |
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impianti fino a 20 kWp: cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID | |
impianti oltre 20 kWp e fino a 200 kWp: per la quota parte di impianto fino a 20 kW cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID; per la quota parte di impianto oltre 20 kW fino a 200 kW cumulo detrazione 110% + Esenzione oneri Arera + RID + tariffa incentivante |
Per guidare cittadini, condomìni e imprese nella valutazione e scelta di installazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo collettivo o per una comunità energetica, il GSE ha creato il portale autoconsumo.gse grazie al quale si possono creare simulazioni di investimento e relativi benefici in termini di risparmio energetico ed economico in bolletta, oltre che di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto ambientale.
Sono inoltre disponibili le Guide all'autoconsumo del GSE per i cittadini e per le imprese e PA, con approfondimenti su caratteristiche e vantaggi (risparmio, costi, convenienza economica, opportunità di finanziamento) legati all'autoconsumo di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Costituire una CER passo a passo
Una volta selezionato lo schema cui aderire, il procedimento per realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile risulta agevole.
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Scouting
I soggetti situati nella stessa area verificano l'interesse comune alla costituzione della CER. Si verifica con il distributore che si trovino tutti sotto la stessa cabina MT/BT. -
Costituzione
I cittadini interessati costituiscono l’associazione in forma di ente terzo settore/cooperativa/etc. Occorre verificare la rispondenza dei requisiti di tutti i membri e che
il nuovo soggetto si caratterizzi come no profit. -
Realizzazione impianti
Si avvia la realizzazione di uno o più impianti sulla porzione di rete di bassa tensione finanziandoli direttamente o attraverso i soci o altri terzi (Energy Service COmpany). In questa fase è indispensabile verificare i requisiti degli impianti (controllo e potenza inferiore a 200 kW). -
Accesso agli incentivi
Una volta entrati in esercizio, la Comunità richiede gli incentivi MISE e la restituzione degli oneri ARERA, erogati contestualmente dal GSE. Per accedervi gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente all'1 marzo 2020. -
Pagamento bollette
Ciascuno dei membri della CER continua a ricevere la bolletta «piena» dell'energia elettrica dal proprio fornitore, che deve pagare come sempre; i benefici
della condivisione vengono erogati a conguaglio. -
Ripartizione benefici
La comunità stabilisce le modalità di ripartizione dei benefici; in ogni caso la regolamentazione dovrebbe essere finalizzata a massimizzare l'autoconsumo e la condivisione dell'energia.