AGGIORNAMENTO 28/09/2020: L'agenzia delle Entrate chiarisce i massimali di spesa dell'Ecobonus con la RISOLUZIONE N.60/E: 48.000 euro per l’impianto fotovoltaico e 48.000 euro per l’accumulo; 3.000 euro per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
AGGIORNAMENTO 08/08/2020: Pubblicato il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate per cessione del credito o sconto in fattura, insieme ad una circolare di chiarimenti sulla misura.
AGGIORNAMENTO 07/08/2020: Definiti i requisiti tecnici e i moduli per le asseverazioni sugli interventi di efficientamento energetico.
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È finalmente stato convertito in legge - con il voto di fiducia del Senato - il Decreto Rilancio Dl 34/2020, emanato dal governo per far fronte all'impatto economico del Covid-19 con una serie di misure per imprese, professionisti e famiglie. Vengono quindi confermati gli incentivi del super ecobonus 110%, che vanno ad incrementare le esistenti agevolazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La detrazione fiscale al 110%
Si tratta della detrazione fiscale riconosciuta nella misura del 110% delle spese sostenute, a patto che i lavori consentano di ottenere un miglioramento di due classi dell’efficienza energetica dell’edificio, da dimostrare presentando l'attestato di prestazione energetica (APE) pre e post l’intervento rilasciato da tecnico abilitato.
La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche. Ogni singolo contribuente potrà utilizzare il super ecobonus al massimo su due unità immobiliari.
Le modalità di utilizzo del credito di imposta introdotte dal Decreto Rilancio prevedono la possibilità per il contribuente di:
- utilizzare direttamente le detrazioni, riducendo le proprie tasse nei successivi 5 anni;
- ottenere un contributo sotto forma di sconto in fattura sull'importo dovuto all’impresa, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. L’impresa a sua volta ha la possibilità di cedere poi il credito di imposta acquisito a banche e altri intermediari finanziari;
- trasformare l’importo in credito d’imposta che potrà poi essere ceduto a istituti di credito.
Per le persone fisiche il bonus si applica anche agli interventi realizzati sulle seconde case, comprese le villette a schiera (ma non ad abitazioni di lusso, ville e castelli). La detrazione è applicabile ai costi congrui secondo i parametri che saranno definiti dal Mes: se l’intervento viene a costare più, la parte in eccesso non è agevolabile.
I limiti di spesa
I tetti di spesa detraibile variano in base al tipo di abitazione. Ad esempio per la coibentazione degli edifici si possono ottenere fino a 40 mila euro per unità immobiliare nei condomini da due a otto abitazioni e 30 mila per i condomini da nove abitazioni e oltre. Stesso discorso per il cambio della caldaia condominiale: 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e 15 mila euro per le unità più grandi.
Per le case indipendenti il tetto di spesa è di 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30 mila euro per il cambio della caldaia. Non è invece previsto l’ecobonus 110% per il cambio della caldaia singola in un condominio con le abitazioni servite da impianto autonomo di riscaldamento, perché non si tratta di un lavoro condominiale e l’unità immobiliare non è funzionalmente indipendente.
Bonus 110% per impianti fotovoltaici
È possibile beneficiare del superbonus del 110% anche per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo. Il limite di spesa è di 48.000 euro complessivi e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Per i sistemi di accumulo vige il massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità.
In entrambi i casi la detrazione 110% è vincolata alla cessione al Gestore dei Servizi Energetici dell'energia non autoconsumata.
Bisogna tenere presente che la sola installazione di un impianto fotovoltaico, con o senza batteria, non dà diritto allo sgravio del 110%; se non è accompagnata ad altri lavori, beneficerà comunque della detrazione del 50% che con il decreto Rilancio è diventata cedibile.
Si potrà detrarre il 110% del costo degli impianti fotovoltaici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- installati su edifici
- di potenza inferiore a 20 kWp
- abbinati a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto (realizzazione del cappotto, sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o interventi antisismici)
- contribuiscono, insieme al resto degli interventi, al miglioramento dell’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe più alta possibile).
Lo sconto fiscale vale anche per l'installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché, come per fotovoltaico e sistemi di accumulo, l'intervento sia eseguito congiuntamente a uno di quelli sul cappotto termico o la sostituzione delle caldaie.
La cessione del credito
Il decreto ammette infine la cessione del credito di imposta: gli interventi possono essere eseguiti cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario. Le banche si stanno infatti attrezzando per fornire soluzioni finanziarie modulari e flessibili, che consentiranno a privati, condomini e aziende di ogni dimensione di beneficiare delle norme introdotte dal Decreto Rilancio, acquistando i crediti di imposta dei contribuenti, sia nella forma diretta sia attraverso la cessione alle aziende. Tutte le informazioni a riguardo saranno disponibili in seguito all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalle norme.
In attesa dei provvedimenti attuativi
Le regole attuative del decreto non sono ancora state emanate da Agenzia delle Entrate e ministero dello Sviluppo economico, ma nel frattempo è possibile svolgere alcune attività preparatorie.
La prima operazione con cui partire è la diagnosi dell'edificio interessato: è necessario conoscerne la consistenza e le caratteristiche energetiche, impiantistiche e strutturali. Oltre a una analisi degli aspetti costruttivi, servirà anche un approfondimento delle questioni burocratiche. È fondamentale, infatti, capire anche se vi sia conformità dal punto di vista urbanistico, edilizio e amministrativo.
Si deve successivamente procedere all'individuazione delle lavorazioni necessarie, sulla base dell'analisi delle criticità, per ottenere la quantificazione economica degli interventi. Questo preventivo consente di elaborare una valutazione di fattibilità tecnico-economica, essenziale per valutare se vi sono i requisiti per poter fruire delle detrazioni.
Infine, se per gli interventi trainanti, come il cappotto termico, è necessario aspettare le indicazioni delle Entrate, nell'attesa ci si può portare avanti con altri interventi come l'installazione di un impianto fotovoltaico, il cui bonus verrà portato al 110% con gli interventi trainanti.
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