Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili solo se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 22/E ha precisato come, per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir) attualmente al 50%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico debba essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente e utilizzata, quindi, per fini domestici, come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di apparecchi elettrici.
Il documento precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.
Il contribuente deve quindi conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo.
Il documento precisa che la detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kW.
Il contribuente deve quindi conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo.